Lo smartworking ha fatto ingresso massiccio e improvviso in molte realtà aziendali a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, non c’è stato il tempo per conoscerne le regole di funzionamento. Si tratta di una modalità di lavoro che in Italia è definita “agile” e che era stata recentemente introdotta con la Legge n. 81 del 2017. Non va confusa con il tele lavoro: lo smart working non conosce limiti di orario e di postazione.
Molte realtà aziendali non conoscevano lo smartworking finchè non hanno dovuto impiegarlo per gestire il lavoro in piena pandemia. L’aspetto meno chiaro è quello relativo ai controlli sui lavoratori. Infatti, il lavoro agile si svolge da casa o comunque da remoto ed è possibile attraverso l’impiego di pc, mail, chat ecc.
Poiché in questo caso il controllo da parte del datore di lavoro riguarda una sfera che è al limite con il privato (i pc utilizzati sono talvolta a uso promiscuo ad esempio) è importante comprendere i limiti di questi controlli, in base agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.
Quali sono i controlli vietati e perchè
Di certo sono vietati i controlli a distanza, attuati attraverso l’installazione e l’uso di apparecchiature tecnologiche e sistemi che rilevano la presenza del lavoratore oppure monitorano l’uso di internet, a meno che ciò non sia un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
I datori non possono quindi controllare la presenza del lavoratore che sta lavorando in smart working e questo non solo perchè i suddetti controlli sono vietati dall’art. 4 St. Lav. ma anche perchè sarebbe contrario allo spirito del lavoro agile.
Inoltre, i dati e le informazioni ottenuti tramite gli strumenti di controllo a distanza, che siano adottati a seguito di accordo sindacale o autorizzazione dell’Itl, sono utilizzabili «ai fini del rapporto di lavoro» solo a condizione che sia stata data al lavoratore «adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».