Bonus Carta docente: i docenti di ruolo hanno ricevuto un bonus di 500euro per il 2020/21.
Da oggi i docenti di ruolo delle scuole statali possono usufruire del Bonus Carta docenti per l’anno scolastico 2020/21.
La misura è eventualmente cumulabile con il residuo 2019/20.
Tale somma può essere spesa per l’aggiornamento professionale.
In particolare, possono essere acquistati libri, riviste, biglietti per musei, eventi culturali, teatro e cinema, corsi di laurea e master universitari, corsi di aggiornamento che siano svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I libri, le pubblicazioni e le riviste non devono necessariamente essere attinenti alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7).
Inoltre, pc, notebook, palmari, e-book reader, tablet e strumenti di robotica educativa rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti e possono essere acquistati con il bonus carta docente.
Sono invece esclusi gli smartphone che hanno (anche) altre finalità e le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB,
videocamere, fotocamere e videoproiettori.
Inoltre dal 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è ammesso anche l’acquisto di webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.
Non rientra nel bonus invece l’abbonamento per la linea di trasmissione dati ADSL.
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Come usare il bonus carta docente per acquistare i corsi di aggiornamento
La Carta del Docente può essere usata per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali.
Tuttavia, deve trattarsi di corsi accreditati o qualificati.
Al fine di verificare che un corso abbia tali qualità occorre consultare l’elenco presente sulla relativa pagina del sito internet del MIUR.
Infine, il bonus è utilizzabile anche per pagare i corsi per l’apprendimento di una lingua straniera o una loro parte.
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Anche in questo caso è necessario che il corso sia erogato da un soggetto qualificato per la formazione nella scuola, cioè dagli “Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell’Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani”, ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.
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