Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha sospeso le cartelle di pagamento e gli altri adempimenti per i paesi della zona rossa colpita dal coronavirus.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno deciso di sospendere gli invii delle comunicazioni relative ad irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e gli atti di recupero di debiti tributari per le zone colpite dal coronavirus. I documenti, come riporta un comunicato pubblicato sul sito, sono quelli con scadenza compresa nel periodo che va dal 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno reso noto di aver sospeso gli adempimenti ed i versamenti tributari per i comuni colpiti dall’emergenza coronavirus. Nel dettaglio, come si evince dalla nota, sono sospesi gli invii di “comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione“. I documenti di cui è sospeso l’invio sono quelli in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
Interessati dal provvedimento, attuato in seguito al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono tutti i cittadini, i professionisti, le imprese e gli enti dei comuni della Lombardia e del Veneto. Nello specifico quelli che “al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020“. Per la precisione i comuni interessati sono: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova.
Infine si legge nel comunicato pubblicato sul sito “rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato“.
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