L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti delle agevolazioni riconosciute ai disabili gravi. In particolare, a fronte dell’interpello n. 79 del 27 febbraio scorso, ha risposto sull’Iva agevolata per l’acquisto di auto.
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Enrate infatti le agevolazioni IVA disabili per l’acquisto dell’auto sono riconosciute a tutti coloro i quali percepiscono l’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal verbale dell’Inps.
L’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli consiste in un’aliquota molto più favorevole di quella ordinaria, cioè del 4%. In base all’iter ad oggi esistente, in base all’articolo 4 del D.L. n. 5/2012, è necessario che la commissione medica Inps attesti il possesso dei requisiti.
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Pertanto, sebbene in presenza di disabilità grave, accade che il verbale della commissione medica Inps non riconosca il possesso dei requisiti richiesti e preveda espressamente che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.
Ed è su questo aspetto che incide il charimento dell’Agenzia delle Entrate: l’accertamento sul possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’IVA al 4% non è necessario se il disabile è già riconosciuto invalido civile e fruisce dell’assegno di accompagnamento Inps.
Ovviamente deve trattarsi di un’invalidità che comporta gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
Nella precedente risposta n. 442 l’Agenzia aveva precisato: “Ai fini IRPEF, infatti, per beneficiare delle agevolazioni in argomento occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 dellalegge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile. Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è, infatti, richiesta dal D.M.14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni IRPEF”.
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