Attraverso la presentazione di un modulo sarà possibile effettuare spostamenti da, per ed all’interno delle zone a contenimento rafforzato: in casi tassativamente previsti è, infatti, consentita una deroga alle limitazioni sulla circolazione.
In caso di particolari esigenze, tassativamente previste all’interno del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo, è consentito effettuare spostamenti da, per ed all’interno delle zone individuate a contenimento rafforzato. Una deroga, questa, prevista dalla lettera a) dell’art.1 del Decreto che però può essere concessa solo previa compilazione di un modulo.
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Uscire dalle “aree a contenimento rafforzato” è possibile, purché sussistano determinate esigenze e purché si sia provveduto a compilare un modulo nel quale, appunto, se ne indichi almeno una. Chiunque voglia effettuare spostamenti, dunque, dovrà sotto la propria responsabilità dichiarare il motivo dell’impellenza. Motivo che ovviamente dovrà rientrare nelle ipotesi contemplate dalla lettera a) dell’art. 1 del Decreto dell’8 marzo.
L’articolo così recita: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
In sintesi, il Governo tramite il Decreto dell’8 marzo ha fatto scattare il monitoraggio in Lombardia ed altre 14 province. In tali zone non vi è un divieto di transito ma una limitazione suscettibile di deroghe come poc’anzi descritto. Nessuna deroga, ovviamente, per chi è in quarantena o positivo al coronavirus.
Affinchè la normativa venga rispettata saranno predisposti controlli da parte dell’Arma su tutto il territorio individuato come a contenimento rafforzato. Per quanto riguarda la circolazione su rotaie, invece, a garantire il rispetto della Legge la Polfer ed il personale di Ferrovie dello Stato. I moduli, qualora non se ne fosse in possesso, potranno essere forniti dalle stesse autorità vigilanti.
All’interno del Decreto dell’8 marzo sono state riportate anche le sanzioni a cui si potrebbe essere assoggettati in caso di violazione delle disposizioni. In forza dell’art. 4 “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
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