In molti si stanno chiedendo cosa accadrà il 25 marzo e cosa invece il 3 aprile considerati i decreti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus.
L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da nuovo coronavirus ha imposto al Governo italiano di mettere in campo numerose misure di sicurezza. Per farlo sono stati impiegati gli strumenti legislativi previsti dal nostro ordinamento giuridico: i decreti. Il primo, quello del 9 marzo, ha istituito la cosiddetta “zona arancione”: a tutto il territorio nazionale sono stato estese le stesse misure restrittive contenute all’interno del decreto dell’8 marzo riferito a Lombardia ed altre 14 province . Il secondo è stato quello del 11 marzo con cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha previsto la chiusura di tutti quegli esercizi commerciali aventi ad oggetto attività non di primaria importanza: negozi di abbigliamento, bar, ristoranti (questi ultimi con il decreto precedente avevano subito solo rimodulazioni degli orari). Ma quando cesseranno la loro efficacia i due decreti? Quali saranno le conseguenze? Facciamo chiarezza.
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Coronavirus, efficacia dei decreti: data di fine e conseguenze
L’Italia come molti altri Paesi ha dovuto prendere misure radicali ed urgenti per poter fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del nuovo coronavirus. Per farlo, nel rispetto dell’ordinamento, ha dovuto emanare dei decreti urgenti nei quali sono state previste numerose misure restrittive per la popolazione. Dapprima gli interventi del Governo hanno riguardato le “zone rosse” ossia la parte di territorio Italiano in cui si sono registrati i primi focolai. Si parla in sostanza del Nord Italia. Successivamente, considerato il diffondersi a macchia d’olio del Covid-2019, il Presidente del Consiglio ha emanato due decreti che riguardavano l’intero territorio nazionale. Ed è proprio di questi ultimi che ci occupiamo nel presente articolo.
Il primo è il cosiddetto Dpcm del 9 marzo 2020. Attraverso quest’ultimo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha esteso le misure di contenimento cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, ossia quelle previste per le cosiddette zone rosse a tutto il territorio nazionale. L’intero territorio nazionale è divenuto, dunque, zona arancione. Il decreto “Io resto a casa” ha previsto limitazioni negli spostamenti alla popolazione. Non è consentito uscire di casa se non in casi tassativamente previsti. Le ipotesi contemplate sono tre: motivi di salute, stato di necessità ed esigenze lavorative.
Il decreto ha effetto dalla data del 10 marzo 2020 e resta efficace sino al 3 aprile 2020. Ciò significa che sino a quella data gli italiani hanno l’obbligo per legge (ed il dovere morale) di evitare assembramenti e soprattutto di uscire di casa se non per comprovate esigenze.
Il Secondo decreto è quello dell’11 marzo. Attraverso quest’ultimo è stata disposta l’intero territorio nazionale la chiusura di quelle attività commerciali che non hanno ad oggetto servizi di prima necessità. A rimanere aperti solo supermercati, negozi di alimentari, tabacchi e farmacie. Il decreto ha efficacia a far data dal 12 marzo e sino al 25 marzo. Ciò significa che alla scadenza del termine riapriranno tutte le attività ora chiuse.
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