L’ecobonus al 110% potrà essere utilizzato per effettuare molti lavori di ristrutturazione, in base al decreto Rilancio che però prevede anche sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila se le dichiarazioni sono infedeli.
L’ecobonus sarà usufruibile anche da parte di coloro che faranno lavori sulle c.d. “seconde case”, a patto che non siano villette unifamiliari.
Infatti, in base all’articolo 122, comma 11 dello schema di decreto è stabilito che il bonus è eslcuso con riguardo agli interventi effettuati da «persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».
La ragione sottostante non è chiara anche se è certo che uno scopo perseguito sia migliorare in primis l’efficientamento e la sicurezza dei condomini.
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Come funziona l’ecobonus al 110% per i lavori di efficientamento termico e non solo
Infatti, il bonus sarà riconosciuto per le spese sostenute dal contribuente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per i seguenti lavori:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, il cosiddetto “cappotto termico” -> in questo caso la detrazione Irpef, che può anche essere ceduta e trasformata in credito di imposta, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro X il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. In questo caso lo sconto fiscale spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro X il numero delle unità immobiliari.
- interventi per la messa in sicurezza degli edifici dal pericolo sismico. In questo caso se il bonus viene ceduto a una compagnia di assicurazione con la stipula di una polizza che copra il rischio da eventi calamitosi, la detrazione sale fino al 90% del costo dell’assicurazione sottoscritta.
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Inoltre, il decreto prevede anche che la polizza di assicurazione della responsabilità civile non dovrà essere inferiore a 500mila euro, salve ulteriori specifiche.