L’ecobonus al 110% potrà essere utilizzato per effettuare molti lavori di ristrutturazione, in base al decreto Rilancio che però prevede anche sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila se le dichiarazioni sono infedeli.
L’ecobonus sarà usufruibile anche da parte di coloro che faranno lavori sulle c.d. “seconde case”, a patto che non siano villette unifamiliari.
Infatti, in base all’articolo 122, comma 11 dello schema di decreto è stabilito che il bonus è eslcuso con riguardo agli interventi effettuati da «persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».
La ragione sottostante non è chiara anche se è certo che uno scopo perseguito sia migliorare in primis l’efficientamento e la sicurezza dei condomini.
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Infatti, il bonus sarà riconosciuto per le spese sostenute dal contribuente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per i seguenti lavori:
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Inoltre, il decreto prevede anche che la polizza di assicurazione della responsabilità civile non dovrà essere inferiore a 500mila euro, salve ulteriori specifiche.
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