Per l’Antitrust i voucher vacanze del decreto cura Italia devono essere rimborsabili. L’Autorità avverte infatti che senza una modifica in tal senso provvederà con il suo intervento a “assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastante”.
L’Antitrust ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento al fine di far notare che la norma del decreto “Cura Italia” sui voucher vacanze va corretta.
Si tratta dell’articolo 88 bis del decreto “Cura Italia” e consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher per risarcire viaggi, voli e soggiorni cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19, al posto del rimborso.
L’Antitrust è interventuta perché rileva un conflitto tra la normativa interna di cui al Decreto Legge n. 18/2020 e quella europea.
Nel caso in cui la norma non sia modificata l’Autorità ha già fatto presente che “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastante”.
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Quali modifiche alla norma italiana sui voucher vacanze richiede l’Antitrust
La formulazione dell’articolo 88 bis del Cura Italia non permette al consumatore una scelta relativamente alla preferenza del rimborso in luogo del voucher.
La normativa europea invece in caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso e quindi una scelta e non un’imposizione.
Pertanto, affinché il voucher possa essere considerato un rimborso ai sensi della normativa europea è necessario che abbia alcune caratteristiche come una copertura assicurativa in caso di fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro nel caso in cui il consumatore non abbia usufruito del voucher entro la sua scadenza.