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Bonus affitti, arriva la buona notizia| Tutte le info utili

Il bonus affitti è attivo e operativo con uno speciale codice tributo. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate che ne disciplina anche l’uso

Pixabay

Ottime notizie per gli esercenti che da giorni attendevano news sul bonus affitti. C’è ed è subito operativo. Questo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate con una circolare ad esso dedicata.

Un respiro di sollievo per bar, ristoranti e alberghi, e per tutti quegli immobili che non sono adibiti ad uso abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole.

L’Agenzia delle entrate ha confezionato uno speciale codice tributo, il “6920”, che consente di utilizzare il credito d’imposta per il pagamento dell’affitto nei mesi di lockdown. Non tutte le somme ovviamente, ma una cifra compresa tra il 30 e il 60% dell’affitto per tutte quelle imprese che si sono trovate con il proprio fatturato più che dimezzato.

Tra i beneficiari, inclusi nelle linee che disciplinano il bonus affitti con la firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

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Bonus affitti, tutti i requisiti per accedervi

Dichiarazione dei redditi (foto Pixabay)

Con il bonus affitti, le imprese potranno compensare quanto già pagato con il modello F24. Saranno date, cioè, delle compensazioni sui tributi da pagare. Per fare tutto questo però è necessario rispondere a specifici requisiti.

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Il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione degli immobili che vengono usati non come abitazione e al 30% per i contratti di affitto d’azienda. Il credito fa riferimento alle somme versate nel 2020 tra i mesi di marzo, aprile e maggio. Se queste somme non sono state però versate al momento il credito di imposta non può essere usato. Rimane però sospeso fino a quando non ci sarà il pagamento delle rate.

Norme specifiche anche per chi ha versato il canone di locazione anticipatamente. In questo caso è necessario individuare le rate. Se pattuite nel contratto, anche le spese condominiali possono rientrare nel calcolo del credito d’imposta.

Tutto questo per le attività sopra elencate e per chi svolge una professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Per tutte le attività però, c’è la clausola che prevede che, il bonus viene erogato quando il calo di fatturato è evidente e dimostrabile.

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(Pixabay)

Il credito d’imposta viene usato a mo’ di compensazione nella dichiarazione dei redditi. Può, in alternativa, anche essere ceduto.

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