Tagli alle pensioni: modificati al ribasso i coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Cosa significa e quali saranno le conseguenze.
Con il decreto ministeriale dell’1 giugno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 giugno 2020 sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Per comprendere la portata di tale revisione è necessario chiarire cos’è il coefficiente di trasformazione e cosa il montante contributivo. Il primo sono dei parametri, impiegati nel sistema contributivo, che sostanzialmente convertono nella pensione annua il montante contributivo accantonato dal lavoratore per tutto il corso delle sua vita professionale. Il secondo è quanto il lavoratore è stato in grado di accumulare negli anni in cui ha svolto attività lavorativa e sulla cui base sarà calcolata la pensione.
Ciò premesso, è possibile ora comprendere cosa accadrà con i nuovi valori al ribasso introdotti dal decreto ministeriale.
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Pensioni, valori modificati al ribasso: previsti tagli dal 2021
Si abbasserà la quota contributiva, sicchè chi andrà in pensione il prossimo anno percepirà un assegno più basso rispetto a quello dell’anno in corso. Questo in sostanza quanto accadrà a seguito del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 giugno.
Sino ad oggi il valore dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo erano del 4,2% per chi andava in pensione a 57 anni e del 6,513% per chi invece a 71. Con la nuova modifica i valori saranno ridotti rispettivamente al 4,18% e al 6,46%.
Per semplificare il concetto, la Legge Per tutti ha proposto un esempio. Un soggetto che va in pensione a 67 anni con meno di diciotto anni di contributi a fine 1995 e con quota contributiva al 1° gennaio dell’anno successivo ha un montante di 681.000 euro. Con il nuovo Decreto il suo assegno complessivo sarà di 63.700 euro piuttosto che di 64mila. Ciò si traduce in un taglio di 300 euro sulla pensione.
Chi invece ha accantonato più di 18 anni di contributi nel medesimo periodo di cui sopra. Siccome la sua quota è calcolata dall’ 1 gennaio 2012, e sarà assoggettato al doppio calcolo in forza della legge n. 190/2014, non dovrebbe essere toccato dalla modifica.
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Le nuove modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 giugno 2020, le pensioni che vengono già oggi erogate non subiranno variazioni dal 1 gennaio 2021. Stesso discorso vale per chi andrà in pensione a far data dalla fine di quest’anno.
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