In fase di conversione del Decreto Rilancio il superbonus 110% sulle ristrutturazioni sarà esteso anche a lavoratori autonomi ed imprese che si trovano in condominio.
Il Decreto Rilancio all’art.119 ha previsto la definizione di incentivi per effettuare lavori edili di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e per il miglioramento sismico (Sismabonus). Al momento un punto caldo è quello che riguarda i soggetti che possono usufruirne: in fase di conversione il beneficio dovrebbe essere esteso anche a lavoratori autonomi ed imprese che si trovano in condominio. Il cosiddetto superbonus del 110% sarà richiedibile a far data dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2021.
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Superbonus 110%: esteso a lavoratori autonomi e imprese che si trovano in condominio
Il superbonus del 110% nasce con un intento quello di far ripartire il settore dell’edilizia. Tale presupposto incontrava però un limite nel momento in cui si riscontravano esclusioni rilevanti in tema di soggetti che avrebbero potuto richiedere il beneficio. Per tale ragione il Decreto Rilancio, in fase di conversione, amplierà lo spettro di chi potrà avanzare domanda. Ed infatti, il superbonus sarà esteso anche ai lavoratori autonomi ed alle imprese che si trovano in condomini. Ma come? Un esempio per chiarire: se è il condominio a richiedere di effettuare i lavori, dell’agevolazione usufruiranno anche eventuali attività commerciali o uffici che si trovano al suo interno. Diversamente questi ultimi, se volessero effettuare lavori autonomamente non potrebbero usufruirne.
Non ponendo la legge dei limiti al tipo di condominio significa che le imprese ed i lavoratori autonomi potranno godere del superbonus qualora si trovino in un condominio ove vengano effettuati i lavori per cui l’agevolazione è prevista. Stesso discorso varrà per le zone comuni, per i quali è previsto il sismabonus del 110% ovvero quello ordinario, con detrazioni dal 50 all’85 percento. Esteso il beneficio anche per il bonus facciate del 90%.
Il lasso temporale entro cui poter richiedere il superbonus è dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Tuttavia a mezzo di un emendamento che dovrebbe essere recepito in fase di conversione potrebbe essere esteso sino al 31 dicembre 2022.
Inoltre si sta lavorando affinché l’ecobonus venga esteso anche per le seconde case, tuttavia in merito a tale possibilità non è certo se possano usufruire del beneficio anche le imprese.
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Come specificato il testo del Dl Rilancio, in fase di conversione, al momento stabilisce che a poter usufruire del bonus saranno condomini, case popolari e appartamenti di persone fisiche e che non siano adibiti ad attività d’impresa. Salva l’eccezione di cui sopra.