Tra i vari quesiti derivanti dall’introduzione dell’ecobonus del decreto bilancio quello principale riguarda sicuramente l’ambito di applicazione.
In molti si stanno ad esempio domandando se la sostituzione di finestre, qualora effettuata contestualmente a interventi di efficientamento energetico, sia assistita dallo stesso beneficio.
E in effetti è così a condizione che si tratti di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: nel caso in cui si effettuino gli interventi agevolati previsti dal c.d. “decreto rilancio” è possibile fruire dell’agevolazione anche per sostituire gli infissi.
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I lavori agevolati per i quali spetta la la detrazione al 110% sono vari e “trainano” anche altri interventi.
In primis gli isolamenti termici delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, (il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 60mila euro, per ogni unità immobiliare).
Poi gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore (con tetto massimo di spesa fino a 30mila euro, su cui calcolare la detrazione, per ogni unità immobiliare).
Il medesimo intervento è coperto dal bonus con riferimento a edifici unifamiliari, solo se destinati ad “abitazione principale”, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (con tetto massimo di spesa fino a 30mila euro).
Se la sostituzione degli infissi (acquisto e posa in opera) è effettuata al fine di risparmio energetico a traino di uno dei tre suddetti interventi allora sarà possibile estendere il bonus.
Ovviamente l’ultima parola l’avrà il Parlamento che sta in queste ore votando la conversione del decreto rilancio.
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