Voucher: tutte le novità con la conversione del decreto rilancio

Voucher: tutte le novità con la conversione del decreto rilancio
Aereo (foto Pixabay)

Molte le novità in tema si voucher in sede di conversione del decreto rilancio. Vediamo le principali.

La validità dei voucher in relazione ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre), ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico passa da 12 a 18 mesi.

Medesima esstensione si applicherà anche ai viaggi e alle iniziative di istruzione sospesi.

Inoltre è previsto il rimborso della somma versata, in luogo dei voucher, nel caso in cui il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le ultime classi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché, i soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca (A.S. 2019/2020 e 2020/2021).

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Voucher non più unica modalità di rimborso

Cambia la modalità di rimborso per l’emissione dei voucher dopo il 31 luglio 2020: infatti solo le somme versate a titolo di pagamento di viaggi o soggiorni saltati entro il 31 luglio 2020 possono essere rimborsati con i voucher, senza necessità di accettazione da parte del cliente.

Il decreto di conversione prevede anche che il buono possa essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore dello stesso gruppo societario.

Infine, la proposta che interessa maggiormente i consumatori: la facoltà di richiedere il rimborso delle somme versate nel caso in cui, decorsi 18 mesi dall’emissione, i buoni non siano stati usufruiti né impiegati per prenotare servizi di cui godere successivamente.

Voucher: tutte le novità con la conversione del decreto rilancio
Camera d’albergo (foto Pixabay)

Sarà anche istituito un fondo. Servirà a indennizzar i consumatori titolari di voucher in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

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