Tutti i lavori agevolati con l’ecobonus al 110%: requisiti e modalità definitive dopo la conversione del decreto c.d. “Rilancio”.
L’agevolazione dell’ecobonus al 110% è interessante per molte ragioni ma sicuramente la sua principale attrattiva consiste nella possibilità di non anticipare le somme grazie al meccanismo dello sconto immediato in fattura.
La misura si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e vi rientrano i lavori di isolamento termico (riguardanti almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio) e quelli di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.
Questi sono i c.d. lavori “trainanti” per cui è possibile avere la detrazione del 110% anche per altre opere per le quali era già prevista una detrazione inferiore. Si tratta della sostituzione degli infissi o dell’installazione di schermature solari.
Rientrano sempre nel novero dei lavori trattabili anche l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
In questo caso il superbonus si recupera in 5 anni.
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I requisiti e il meccanismo per ottenere l’ecobonus al 110%
Prerequisito per ottenere l’ecobonus al 110% è il miglioramento di due classi energetiche dell’efficienza dell’intero edificio riguardato dai lavori.
Si applica che sia alle case indipendenti sia ai condomini e alle singole unità immobiliari (se indipendente come le c.d. villette a schiera).
Le persone fisiche potranno usufruire dell’agevolazione soltanto con riferimento a due unità immobiliari. Tuttavia, i lavori eseguiti a livello condominiale non “intaccano” questo limite.
Invece per il sismabonus al 110% non c’è alcun limite quantitativo.
Veniamo all’iter. L’Agenzia delle Entrate, in attesa sia del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico sia di altre misure attuative e di chiarimento dell’Agenzia stessa, ha pubblicato un’interessante guida.
Da un punto di vista documentale sono necessari l’Attestato di prestazione energetica (Ape) sia pre sia post intervento, redatto nella forma della dichiarazione asseverata; un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che assevera appunto che i lavori sono conformi al dettato normativo e che le spese sono «congrue».
Infine, sarà necessario farciti rilasciare da un commercialista, Caf o intermediario abilitato il visto di conformità. Quest’ultimo è necessario soltanto quando si scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Infissi e caldaie
Tra gli interventi di maggior interesse ci sonora sostituzione degli infissi e degli impianti di riscaldamento.
Per quanto riguarda la prima il lavoro rientra nell’ecobonus soltanto se
trainato da altri lavori (come un cappotto o un impianto termico).
Se invece questi lavori trainanti non ci sono o non sono contestuali la sostituzione degli infissi beneficia della detrazione al 50% in 10 anni (sia come ecobonus sia come ristrutturazione edilizia) con la facoltà di chiedere lo sconto immediato in fattura o di cedere il credito d’imposta alle banche o ad altri soggetti.
La sostituzione della caldaia è invece di per sé un intervento potenzialmente “trainante”.
Con riguardo alle modalità operative sia della cessione del credito alle banche e ad altri soggetti sia dello sconto in fattura si attendono ancora i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
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