E’ infatti necessario che si vantino cumulativamente i seguenti requisiti:
– la titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, di entrata in vigore del decreto ministeriale in esame.
La domanda deve essere inoltrata in via telematica con, alternativamente, Pin, Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il bonus è compatibile e cumulabile con alcune prestazioni assistenziali come l’assegno ordinario di invalidità, la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola nonché borse di lavoro, stage e tirocini professionali, e le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
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Inoltre, in base al c.d. “decreto di Agosto” i medesimi lavoratori hanno diritto, vantando i medesimi requisiti, un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro.
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