Superbonus al 110%: rientrano anche i fabbricati non abitabili

Superbonus al 110%: rientrano anche i fabbricati non abitabili
Vecchie case (foto Pixabay)

L’Agenzia risponde all’interpello n. 326 del 9 settembre 2020 in modo affermativo: “Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti)”.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti ribadito nella risposta che la detrazione, che spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 nella misura del 110%, riguarda anche gli immobili di categoria catastale F/2 “in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

Tuttavia, perché il superbonus al 110% si applichi anche agli edifici collabenti, questi ultimi devono essere dotati di impianto di riscaldamento che vanti le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, anche se non funzionante, collocato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

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Superbonus al 110%: rientrano anche i fabbricati non abitabili
Piantina (foto Pixabay)

Da notarsi che vi è un limite per la maxi detrazione di cui un medesimo soggetto può fruire: si tratta di due unità immobiliari (salvi gli interventi antisismici).

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