Il bonus facciate è escluso per la tinteggiatura di scuri e persiane. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate.
Il c.d. “bonus facciate”, che permette la detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori di rifacimento e ristrutturazione delle facciate (in presenza dei requisiti di legge), non si estende anche alla tinteggiatura di persiane e scuri.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 346/E del 2020 che ha anche ribadito i requisiti e l’ambito di applicazione della misura.
Infatti, il bonus facciate non si applica indistintamente a qualunque lavoro di ristrutturazione delle parti esterne degli edifici.
In primis, è necessario che gli immobili interessati siano ubicati in zona A o B, così come individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 144.
Per zona A) si intendono: “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
Per zona B: “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), con la specifica che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2”.
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Tutte le spese che rientrano nel bonus facciate
Chiarito il primo requisito occorre poi precisare quali tipi di lavori rientrano nel bonus e possono quindi essere oggetto di detrazione al 90% in dieci anni.
Si tratta degli interventi di “recupero o restauro della facciata esterna” e realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Gli scuri e le persiane sono strutture di completamento degli infissi e per l’Agenzia delle Entrate la loro tinteggiatura non rientra nei lavori per i quali è consentito beneficiare del bonus.
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Già la Circolare n. 2/E del 2020 aveva a riguardo chiarito che “sono escluse dal bonus le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”)”.
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