Il superbonus 110% potrà essere “sfruttato” anche dai condomìni. Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle abitazioni singole, in condominio ci sono dei passaggi necessari che devono essere compiuti per poter accedere alla misura.
Il superbonus 110% sembra essere conveniente per tutti coloro vogliano e abbiano i requisiti per richiederlo. Tuttavia, nei condomìni non sarà ovvia l’adesione da parte dei condomini.
Infatti, come ormai noto, il superbonus permette una detrazione del 110% dei costi sostenuti per effettuare alcuni lavori specifici da cui derivi il c.d. efficientamento energetico.
La novità però più interessante riguarda le due forme alternative di utilizzo del credito: lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Infatti, qualora il cliente scelga una di queste due modalità di pagamento gli sarà possibile di fatto non anticipare somme come invece avviene con la detrazione del credito nell’arco dei cinque anni successivi.
Tuttavia, per avviare la procedura che porta al beneficio del superbonus 110% è necessario compiere alcuni passi fondamentali che nel caso dei condomìni si traducono in decisioni assembleari.
In primis è necessario nominare uno o più professionisti che effettuino una diagnosi energetica dell’edificio. Infatti, sarà necessario stabilire sia il costo dei lavori che ci si appresta a far svolgere sia, soprattutto, i risultati in termini di efficientamento energetico richiesti dalla norma.
Inoltre, è fondamentale tenere presente che esistono dei limiti dati sia dai lavori c.d. “trainanti” senza i quali non si ha diritto al superbonus al 110%, sia dalle cifre.
L’analisi di fattibilità, peraltro, potrebbe dare esito negativo e in questo caso sarà comunque necessario pagare per la prestazione resa.
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La maggioranza necessaria in condominio per fruire del superbonus 110%
Su quale sia la maggioranza necessaria affinché l’assemblea condominiale deliberi validamente il via ai lavori non c’è ancora una reale chiarezza.
In ogni caso, in primis, è necessario stabilire quale sarà l’impresa a cui affidare i lavori. La decisione può essere approvata in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.
Dopo questa prima delibera sarà necessario che l’assemblea decida se puntare allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
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In linea teorica la cessione potrebbe essere fatta dal condominio ma in pratica è più verosimile che siano i singoli condomini a occuparsene.
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