Una lettera a cui faresti bene a prestare subito attenzione. Cosa fare

Una lettera a cui dovresti prestare attenzione immediatamente. Tutte le informazioni riguardo la comunicazione di messa in mora

Una lettera
Lettera – foto dal web

Tra bollette e comunicazioni poco piacevoli che possono giungerci comunemente, potrebbe capitare di ricevere una lettera di recupero crediti. Si tratta di una intimazione formale che ha delle precise ripercussioni giuridiche disciplinate dal codice civile, precisamente dall’articolo 1219 e seguenti.

Se si vuole evitare quindi un’azione legale nei propri confronti non c’è assolutamente tempo da perdere e bisogna seguire determinati step e regole per adempiere a doveri stabiliti.

Non ci allarmiamo. La diffida di pagamento inviata al debitore con lettera raccomandata è un procedimento stragiudiziale. Significa quindi che ci troviamo di fronte ad un atto non giudiziario, esterno al processo. Il creditore e il debitore hanno così modo di mettersi bonariamente d’accordo per risolvere la questione che li vede protagonisti. Si può quindi discutere su tempistiche e modi di pagamento.

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Una lettera a cui faresti bene a rispondere. Le conseguenze

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Soldi (foto Pixabay)

Si si riceve una lettera di messa in mora bisogna in primo luogo valutare la correttezza e che il contenuto sia veritiero. Qualora infatti non fossero citati i dettagli del credito insoluto come numero dell’ordine o delle fatture, la lettera stessa non avrebbe validità.

Se il credito è già stato saldato o è frutto di errori di calcolo, bisognerà contestare la richiesta. Se tutto invece risulta corretto, si potrà avanzare una domanda di accordo con la controparte.

Le comunicazioni dovranno avvenire tramite lettera raccomandata o PEC.

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Martina Rossi
Giustizia Martelletto – Foto dal Web

In caso di disaccordo tra creditore e debitore, si potrebbe incorrere in una causa civile. A volte però tempi e costi della giustizia disincentivano a preseguire in giudizio. In sostanza il creditore preferisce subire una perdita economica, se questa non è rilevante. Caso contrario, si potrebbe arrivare fino al pignoramento con esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 534 ai danni del debitore.

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