L’asseverazione della regolarità dei lavori è uno step molto importante nell’ambito di applicazione del superbonus 110% nonché del bonus facciate.
I due decreti ministeriali relativi rispettivamente ai requisiti tecnici e alle asseverazioni chiariscono infatti che i professionisti chiamati a certificare la regolarità dei lavori di efficientamento energetico, oppure di recupero e restauro delle facciate che accedono all’Ecobonus, devono asseverare la regolarità dei lavori.
In particolare, in base agli interventi realizzati, i tecnici devono procedere alla fase di asseverazione nel modo stabilito dalle norme ministeriali in base al tipo di lavoro effettuato. Le procedure da seguire sono indicate nell’Allegato A al Decreto Requisiti tecnici e massimali di costo.
Il professionista è tenuto anche ad asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.
Il che significa che i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome.
In alternativa, i tecnici possono rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
Solo quando i prezzari non contengono le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico può determinare i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.
In determinati casi, inoltre, le asseverazioni possono essere sostituite da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
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L’asseverazione della regolarità dei lavori: l’invio
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione del Superbonus 110%, è necessario che il professionista che ha redatto l’asseverazione la invii online all’Enea.
Il DM Asseverazioni spiega le modalità di invio.
In ogni caso, l’asseverazione può essere sia redatta alla fine dei lavori sia per ogni singolo stato di avanzamento lavori (SAL) che sia non inferiore al 30% (il decreto reca i relativi modelli).
Inoltre, all’asseverazione devono essere allegati altri due importanti documenti.
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Il primo è la dichiarazione con cui il tecnico dichiara di voler ricevere le comunicazioni a un indirizzo pec; il secondo è la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata (che non può essere inferiore a 500mila euro) è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.
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