Se la scuola chiude o fa lezione a distanza i genitori non hanno il diritto di lavorare in smartworking oppure di fruire del congedo al 50%.
In base alle norme attualmente in vigore, i genitori di bambini e ragazzi under 14 hanno il diritto di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, a un congedo al 50%, soltanto nel caso in cui il figlio sia posto in isolamento.
Tale possibilità, in veste di diritto del lavoratore subordinato, si deve al decreto legge n. 111/2020, entrato in vigore il 9 settembre.
Infatti, si è voluto così rispondere all’esigenza genitoriale di accudire i figli e, quando possibile (cioè quando le mansioni svolte lo consentano) lavorare in modo agile, dal proprio domicilio o comunque non in sede.
La medesima disposizione è presente nella legge di conversione del decreto legge agosto, entrato in vigore lo scorso 14 ottobre.
Ciò che è cambiato l’ambito di applicazione: la legge di conversione fa riferimento a varie situazioni da cui può derivare la quarantena. Ad esempio: l’attività sportiva di base, l’attività motoria svolta in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati, o, ancora, mentre si svolgono lezioni di lingue o di musica.
Ciò che però non è previsto è il diritto di lavorare in smartworking (o di fruire del congedo al 50%) quando i figli sono a casa perchè la scuola chiude o decidere di impartire le lezioni in didattica a distanza.
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Se il figlio segue la didattica a distanza niente diritto allo smartworking
Oltre ai limiti dati dall’attività stessa esiste un limite dovuto alle risorse economiche disponibili, cioè 50 milioni di euro, che sono ad oggi utilizzabili per finanziare i congedi al 50%.
Tuttavia, questo può non essere sufficiente.
Infatti, non esiste solo l’isolamento fiduciario.
Ad esempio, dal 16 al 30 ottobre, in Campania, sono state sospese le lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie.
C’è quindi un vuoto normativo.
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E sul punto sarà necessario prevedere una risposta tangibile per le famiglie.
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