L’obbligo di mantenere i figli ha dei limiti. Il diritto a conseguire gli studi o il percorso di formazione intrapreso giustifica l’assegno anche da maggiorenni ma vige un principio di auto-responsabilità.
Il diritto all’assegno per i figli maggiorenni è strettamente connesso all’autosufficienza raggiunta. Il nodo rimane però il bilanciamento tra le aspirazioni e la reale offerta del mercato del lavoro.
Infatti, se è vero che la capacità lavorativa si acquista con la maggiore età, nel caso in cui il figlio maggiorenne debba ancora terminare il percorso di studi o di formazione intrapreso, il diritto al mantenimento si protrae fino al suo termine.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con due pronunce che fungono da riferimento interpretativo dell’obbligo genitoriale di contribuire al mantenimento dei figli.
Infatti, l’obbligo di mantenere i figli inizia con la nascita o l’adozione e termina non con il compimento della maggiore età bensì con il raggiungimento dell’autonomia reddituale dei figli.
Tuttavia, c’è un correttivo di questo principio: il diritto del figlio maggiorenne di ricevere un contributo al mantenimento esiste fintanto che il perseguimento di un progetto educativo o formativo è giustificato.
Criteri per capire se lo è effettivamente sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni, ma non solo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza 22 giugno 20216, n. 12952 del 2016.
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L’ordinanza della Cassazione del 14 agosto 2020 n. 17183 ha chiarito che il diritto al mantenimento permane anche raggiunta la maggiore età. Soltanto però se esista un corso di studi o di un percorso formativo in fieri.
La Corte afferma individua così il limite di tale percorso formativo: “un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego.
E aggiunge: “salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambìto per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l’auto-mantenimento».
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Quindi, a fronte di un dovere di mantenimento del figlio anche maggiorenne, alle condizioni spiegate, c’è anche un dovere del figlio di ricercare “l’autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro”.
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