Se i figli sono a casa perché in quarantena oppure svolgono la c.d. “dad” oppure ancora la scuola è chiusa a causa della pandemia i genitori hanno diritto di assentarsi? Come destreggiarsi tra smartworkng, congedi, ferie e permessi?
Se i figli sono a casa in quarantena il genitore ha tre possibilità concrete per conciliare lavoro e esigenza di cura famigliare: in primis il c.d. smartworking, che fino a fine anno è ancora “libero” dai lacci della normativa introdotta con la Legge istitutiva.
Tuttavia, tale opzione è praticabile soltanto se in effetti le mansioni svolte lo permettono.
La seconda opzione è affidare la cura dei figli in quarantena all’altro genitore.
Se anche questa possibilità è da escludersi esiste la possibilità residuale di fruire del congedo.
Questa misura, che durante in lockdown è stata introdotta in alternativa con il bonus baby sitting, è stata prorogata fino alla fine dell’anno dalla legge di conversione ìdel Dl Agosto.
In pratica, dal 9 settembre ogni lavoratore subordinato può fruirne per periodi di assenza dovuti alla quarantena dei figli, anche più di una volta. Ovviamente la retribuzione erogata (pagata dall’Inps) sarà però dimezzata.
Se però le mansioni consentono lo smartworking oppure l’altro genitore può lavorare in modalità agile tale congedo non è erogabile.
Incompatibile con il congedo anche la cassa integrazione a zero ore, la disoccupazione o lo stesso congedo fruiti dall’altro genitore.
Tra i vari limiti del sistema, oltre alla quantificazione al solo 50% della retribuzione per il genitore che non possa prestare la propria attività in smartworking o che non possa affidarsi ad altri, compreso l’altro genitore, c’è anche la disparità che si genera fra i lavoratori all’interno di una medesima realtà aziendale.
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