La dichiarazione di tempestiva disponibilità al lavoro è obbligatoria per tutto il nucleo familiare che usufruisce del reddito di cittadinanza, fatta eccezione per alcuni casi.
La DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) è importantissima per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, coloro che non vogliono perdere il sussidio devono comunicare la disponibilità a lavorare. Chi è disoccupato o è stato licenziato può accedere alla DID e fare domanda per immettersi nuovamente nel mercato del lavoro. Questa è una possibilità riconosciuta a tutti i disoccupati ma rappresenta un obbligo per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza o l’indennità di disoccupazione.
Il decreto 4/2019 si riferisce all’obbligo DID per chi prende il Reddito di Cittadinanza. Una condizione che vale per tutto il nucleo familiare, non solo per colui/ei che usufruisce del reddito.
Nel dettaglio l’articolo 4, comma I, del decreto 4/2019 (poi convertito dalla legge 26/2019), stabilisce che:
L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché’ altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
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Quando si è esonerati dal presentare la DID?
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Coloro che essendo maggiorenni ma non devono presentare la DID sono:
- lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione, avendo un reddito da lavoro annuo superiore agli 8.145,00€ (se dipendenti) o ai 4.800,00€ (se autonomi);
- persone con età superiore ai 65 anni, o comunque titolari di Pensione di Cittadinanza;
- studenti (in regola con il corso di studi):
- le donne nei 3 mesi precedenti al parto e nei 2 mesi successivi (quindi nel periodo dell’astensione obbligatoria da maternità).
Coloro che invece non devono presentare la DID ma possono farlo, sono:
- persone che si prendono cura di un minore (presente nello stesso nucleo familiare) entro i 3 anni di età;
- chi si prende cura di un con disabilità grave o non autosufficiente come definiti ai fini ISEE;
- invalidi con percentuale superiore al 44%;
- lavoratori con redditi inferiori alla soglia degli 8.145,00€ (dipendenti) o 4.800,00€ (autonomi), i cosiddetti working poor. Questi, infatti, conservano lo stato di disoccupazione;
- chi frequenta attivamente un corso di formazione per il raggiungimento della qualifica o diploma professionale;
- chi è impegnato in un tirocinio extracurriculare.
Gli altri componenti della famiglia, che siano maggiorenni, hanno l’obbligo di far domanda di DID, se non rientrano nelle categorie sopra citate. Se non si presenta la DID le conseguenze sono gravi: si perde, infatti, il diritto al beneficio, con l’impossibilità di presentare una nuova domanda nei 18 mesi successivi.
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E’ possibile fare domanda di DID su MyAnpal (portale realizzato dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) oppure presso i Centri per l’impego o i patronati.