Giunta la decisione relativa al Green Pass e al suo utilizzo: il Consiglio dei Ministri ha disposto quali saranno le regole in vigore dal 6 agosto.
La tanto attesa decisione in merito al Green Pass è finalmente arrivata. In attesa della pubblicazione del testo ufficiale del Decreto, sul sito del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato un sunto di quelle che saranno le misure riguardanti il documento a far data dal 6 agosto.
Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e stabilite modalità di utilizzo del Green Pass nonché i nuovi parametri per la collocazione nelle diverse fasce di rischio delle Regioni.
Questo quanto stabilito da parte del Consiglio dei Ministri. Il nuovo decreto che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato anticipato da una nota che racchiude i punti salienti del testo.
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Per svolgere determinate attività a partire dal 6 agosto 2021 sarà necessario essere in possesso del certificato verde. Quest’ultimo sarà ottenibile dopo aver ricevuto almeno la somministrazione della prima dose di vaccino (validità 9 mesi) o in caso di negativizzazione dall’infezione (validità 6 mesi). Non solo, anche dopo aver effettuato un tampone risultato negativo (validità 48 ore). Sul punto il Governo ha già richiesto che i prezzi del test vengano calmierati, tenendoli il più prossimi possibile al costo d’acquisto.
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Il Green pass sarà richiesto per poter far ingresso o svolgere un tassativo tipo di attività. Confermato l’obbligo per tutti i servizi di ristorazione che si svolgono con consumo ai tavoli al chiuso. Sarà necessario anche per prendere parte a spettacoli, eventi e gare sportive. Stesso dicasi per musei, piscine, palestre e centri benessere (limitatamente ai servizi non all’aperto).
Una scelta quella del Governo che – fatte alcune minime eccezioni- ha mantenuto fede alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.
All’interno del decreto stabilite anche le sanzioni per i trasgressori. I titolari di quelle attività per cui si rende necessaria l’esibizione del Green Pass, saranno tenuti ad effettuare tutte le verifiche e sincerarsi che effettivamente i soggetti che chiedono di usufruire dei propri servizi detengano un certificato valido. In caso di violazione la sanzione pecuniaria oscilla tra i 400 ed i 1000 euro.
Una multa comminata sia al gestore dell’attività che al consumatore. Non solo, nel decreto si legge anche che se la trasgressione dovesse verificarsi per tre volte in tre giorni differenti, l’attività potrebbe essere assoggettata ad un periodo di chiusura da 1 a 10 giorni.
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