Controllo Green Pass, precisazioni dal Viminale sul documento d’identità

Il Viminale ha emanato una circolare in merito al controllo da parte degli esercenti sul Green Pass chiarendo la questione della verifica del documento d’identità.

Green Pass
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Non poche le polemiche degli esercenti in relazione all’obbligo di controllare il possesso del Green Pass degli utenti. Un’attività, a loro avviso, che non dovrebbe essere loro demandata. Eppure sul punto il Governo è stato categorico, nessun passo indietro. Devono essere i titolari delle Imprese ad effettuare la verifica. Tuttavia per quanto riguarda la richiesta all’utente di esibire il documento d’identità in caso di check positivo è intervenuto il Viminale con una circolare.

Documento d’identità e Green Pass: la circolare del Viminale

Con una circolare il Viminale è intervenuto per chiarire gli obblighi di controllo degli esercenti sul Green Pass, in particolare per quanto riguarda l’esibizione del documento di identità.

Ristorante
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In particolare, tale attività – da oggi- si renderà necessaria solo se vi sarà una palese incongruenza con i dati presenti nel Green Pass. Verificare l’identità dell’utente sarà discrezionale e si renderà necessaria solo quando il gestore dovesse accorgersi che vi sarebbe una effettiva difformità tra la persona ed i dati anagrafici.

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Ad esempio, se un soggetto palesemente giovane dovesse presentare un certificato associato ad una persona nata nel 1933 la difformità sarebbe evidente e per tale ragione il gestore dell’attività dovrà richiedere il documento d’identità.

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Il tutto dovrà essere effettuato, precisa il Viminale, attraverso delle modalità che tutelino la privacy dell’avventore.

Quindi, sostanzialmente è obbligatorio disporre del Green Pass per accedere a determinate attività così come lo è la verifica del possesso da parte del gestore. Ma non lo è la verifica del documento d’identità che invece resta a discrezione dell’esercente.

Ma cosa succede se l’utente esibisce un Green Pass falso? In questo caso il Viminale specifica che laddove non siano manifeste le responsabilità dell’esercente, la sanzione sarà comminata esclusivamente all’utente. Si parla di multe variabili tra i 400 ed i 1000 euro.

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Nel caso, invece, in cui sia evidente una responsabilità del gestore anche a lui sarà comminata la multa ed il rischio è anche quello di chiusura dell’attività.

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