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Viaggi all’estero: le regole da seguire secondo la nuova ordinanza del Ministro della Salute

Viaggi all’estero. Con l’arrivo del mese di settembre scattano le nuove norme che regolamentano gli spostamenti da e per l’Italia. Cosa dobbiamo aspettarci

Aereo (Getty Images)

Un’ordinanza firmata il 28 agosto dal Ministro della Salute Roberto Speranza ha sancito un cambio delle norme che regolamentano i doveri dei viaggiatori che si appresteranno a spostarsi all’estero o a fare rientro nel nostro paese.

Riordiamo che da ieri, 1° Settembre, l’obbligo di green pass è esteso ai trasporti a lunga percorrenza. La certificazione, attiva dal 6 agosto scorso, è rilasciata unicamente se si può dimostrare di aver ricevuto almeno una dose di vaccino, essere risultati negativi a un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti, o essere guariti da Covid19 nei sei mesi antecedenti.

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Viaggi all’estero: cosa cambia per chi deve partire o rientrare in Italia?

Viaggiatori – Instagram

Secondo le nuove disposizioni, dal 1° settembre sarà obbligatorio munirsi di certificazione verde (o green pass) per imbarcarsi sui seguenti mezzi: aerei, treni Intercity e Alta Velocità, autobus interregionali, pullman per servizi di noleggio con conducente e navi e traghetti per il trasporto interregionale (escluso Stretto di Messina).

Queste regole si aggiungono a quelle già vigenti che impongono il green pass in situazioni come l’accesso al servizio di ristorazione al chiuso, la visione di spettacoli, eventi o competizioni sportive, la fruizione di musei, luoghi di cultura in genere ma anche piscine, palestre, centri benessere e termali, parchi di divertimento, sale da gioco, manifestazioni fieristiche e convegni.

Particolare attenzione va posta su tre elenchi di paesi che prevedono disposizioni specifiche.

Nuove regole: elenco dei paesi e norme da seguire

Elenco CStati dell’Unione Europea, nello specifico: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele. Per questi paesi sono consentiti tutti gli spostamenti, anche per turismo. Nei 14 giorni precedenti al viaggio è obbligatorio compilare e mostrare al momento dell’imbarco il PLF (Passenger Locator Form), scaricabile on line, che include informazioni sui dati del viaggiatore, sul mezzo di trasporto usato, sulla destinazione, contatti di emergenza e eventuali compagni di spostamento. Obbligario sempre il green pass. I viaggiatori sotto i 6 anni non hanno obbligo di tampone.

Elenco D – Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Per questi paesi sono consentiti tutti gli spostamenti, anche per turismo. Si consiglia di controllare online se uno dei paesi sopra citati abbia restrizioni particolari all’ingresso. Oltre alla presentazione del PLF e del green pass bisognerà aver fatto un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 72 ore precedenti. Nel caso del Regno Unito il termine è di 48 ore. Un altro tampone è obbligatorio dopo 5 giorni di isolamento all’arrivo.

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Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh. Non è consentito lo spostamento per turismo ma solo per motivi di studio, lavoro, rientro alla propria residenza o domicilio, propria o di figli minori, del coniuge o della parte di unione civile. Attive le stesse regole valide per l’elenco D ma i giorni di isolamento diventano 10 in questo caso.

(francescosgura – Adobe Stock)

Elenco E – Tutti gli Stati non esplicitamente menzionati negli altri elenchi. Non è consentito lo spostamento per turismo ma solo per specifici motivi di lavoro, studio, salute o urgenza o rientro presso la propria abitazione o di persona con cui vi sia una relazione comprovata.

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